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Anche le provvigioni pagate all’agenzia immobiliare per l’acquisto della tua abitazione possono essere detratte nel 730.

Le provvigioni pagate alle agenzie immobiliari possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi, nella misura del 19% su un importo massimo di 1000 euro, in relazione all’acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale, cioè:

● immobile in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

● l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini

previsti dalla lett. b) dell’art. 15 del TUIR, concernente la detrazione spettante per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale e, quindi, ordinariamente entro un anno dall’acquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste Solo se l’acquisto dell’immobile è effettivamente concluso si può beneficiare dell’incentivo; in caso di stipula del contratto preliminare è indispensabile aver registrato regolarmente il compromesso.

Seconda la normativa, la detrazione spetta unicamente all’acquirente dell’immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiarne. Se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, la detrazione non viene riconosciuta.

Nel caso in cui l’immobile venga acquistato da più persone , la detrazione, nel limite di 1000 euro, va suddivisa tra i comproprietari, in relazione alla percentuale di proprietà.

Il beneficio quindi può essere conferito al proprietario, in percentuale, nel caso in cui la fattura risulti intestata almeno a uno dei proprietari.

Quando la fattura risulta intestata a un solo proprietario, ma immobile in comproprietà, per permettere la detrazione pro-quota anche al comproprietario non indicato in fattura, sarà necessario inserire i dati di quest’ultimo nel documento.

Se l’immobile è intestato a un unico proprietario, mentre la fattura è cointestata al proprietario e a un’altra persona, per permettere la detrazione dell’importo al proprietario bisognerà integrare la fattura, specificando che e spese di intermediazione sono state sostenute interamente da quest’ultimo.

Infine, nel caso in cui la fattura risulti intestata a una persona non proprietaria dell’immobile, le spese per l’intermediazione non potranno essere detratte