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Riconsegna casa in affitto, come funziona?

Al termine o con la disdetta di un contratto di locazione, al conduttore spetta la riconsegna della casa in affitto. Vediamo quello che bisogna sapere per evitare spiacevoli inconvenienti.

Innanzitutto, al termine o con la disdetta del contratto di locazione, all’inquilino spetta la riconsegna della casa presa in affitto nello stato in cui l’ha ricevuta all’inizio del rapporto, salvo il naturale deterioramento dovuto al normale uso. Con la consegna delle chiavi si adempie all’obbligo di riconsegnare il bene locato e si pone fine all’obbligo relativo al versamento dei canoni di locazione. Sul punto, però, è intervenuta la Cassazione affermando che la restituzione dell’immobile non si esaurisce con la generica messa a disposizione delle chiavi, ma necessita di un’effettiva, concreta e incondizionata messa a disposizione dell’immobile in favore del proprietario-locatore.

Bisogna sottolineare che la riconsegna della casa in affitto deve avvenire immediatamente. Se l’inquilino non libera l’immobile, deve pagare fino al momento della riconsegna la cosiddetta indennità di occupazione, ossia un canone rapportato a quello pagato in vigenza del contratto. Ma affinché ciò avvenga è necessario che il locatore promuova una causa.

La caparra dell’affitto deve essere restituita con gli interessi maturati, in quanto può essere trattenuta solo a compensazione di canoni non versati. Nel caso in cui l’immobile venga restituito danneggiato, il locatore non può trattenere la caparra a compensazione delle spese per il ripristino dell’immobile a meno che, nello stesso tempo, non avvii una causa contro l’inquilino per la quantificazione di tali danni. A quel punto sarà il giudice a determinare la misura del risarcimento.

Se l’inquilino ha danneggiato l’appartamento e lo ha restituito in condizioni tali da non permettere al locatore di goderne direttamente o di concederlo subito in affitto, deve rimborsare le spese per le riparazioni e versare i canoni di locazione che sarebbero maturati nel periodo necessario alla manutenzione, a stabilirlo la Cassazione con le sentenze n. 6417/1998 e n. 14608/2004. Al termine di una locazione entra in gioco il verbale di riconsegna dell’immobile. In tale verbale si constatano le condizioni dell’immobile e la presenza di eventuali danni. Se il locatore dichiara di non aver nulla a pretendere dal conduttore, non ha diritto ad ottenere da quest’ultimo alcun tipo di risarcimento del danno a qualunque titolo o di rimborso spesa.

Articolo tratto da
https://www.laleggepertutti.it/286717_riconsegna-appartamento-in-affitto